Il Collega Avv. Giuseppe Impiduglia, che molto ringraziamo del contributo, segnala l’Ordinanza n. 365/23 del CGA. Il Consiglio ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare proposta nell’ambito di un processo promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a , rilevando come “la tutela cautelare nel processo amministrativo, come anche nel processo civile, è preordinata, in ossequio al principio di strumentalità che la contraddistingue, a salvaguardare gli interessi di tutte le parti in causa senza irreparabile nocumento per alcuno di essi durante la pendenza dell’intero giudizio e sino alla definizione dello stesso… l’ipotetico accoglimento della domanda cautelare proposta nell’ambito di un processo, come quello in esame, promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. implicherebbe l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza procedimentale sulla quale era stato serbato il controverso silenzio-rifiuto con conseguente pieno soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente e non compromissione del contrapposto interesse dell’Amministrazione resistente al pieno esercizio delle proprie difese, considerata la dipendenza del provvedimento emanato in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo rispetto alla decisione di merito che dovrà essere adottata con riguardo al ricorso ancora pendente ed il cui esito negativo per il ricorrente determinerebbe l’inefficacia del predetto provvedimento emesso nelle more del giudizio. Contrariamente a quanto potrebbe accadere nel rito sull’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., infatti, un’ordinanza cautelare propulsiva sul ricorso avverso il silenzio-inadempimento non determinerebbe in modo irreversibile anche il giudizio di merito, non compromettendo il verdetto sull’esistenza o meno dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente rimasta inevasa”.

Il testo dell'ordinanza