L’evento formativo organizzato dal COA il 10 novembre u.s., unitamente alla nostra Associazione, al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e all’INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari) dal titolo “LE INFORMATIVE ANTIMAFIA: IL DELICATO EQUILIBRIO DELLA PREVENZIONE” – grazie all’elevato contributo e agli stimolanti spunti emersi già in fase di saluti (definiti per ciò ragionati e rinforzati!) apportati dalla Procuratrice Generale Dott.ssa Sava, dal Presidente del CGA Dott. De Francisco, dal Presidente del TAR Sicilia Avv. Veneziano, dall’Avvocato Distrettuale Tutino Delisi, dal Presidente del COA di Palermo Avv. Dario Greco, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Dott. La Barbera e dal Presidente INAG Dott. Giuseppe Sanfilippo, dalla pregevole introduzione del Prof. Avv. Raimondi, nostro Presidente onorario e dalle relazioni tutte sapientemente moderate dall’Avv. Immordino – nostro Presidente – ha consentito un fecondo ed interessante confronto non solo tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria ma anche tra il libero foro, l’Avvocatura di Stato e l’Avvocatura pubblica.

Già il momento dei saluti ha reso evidente quanto la complessità dell’istituto delle informative e la necessità di una applicazione che sfugga alle strettoie di una rigidità astratta e inconsapevole delle effettive ricadute di quello che è stato definito un vero e proprio ergastolo imprenditoriale, veda consapevoli ed interessate tutte le componenti coinvolte nella fase di “accertamento” della corretta applicazione fattane dalle Prefetture in una dialettica prolifica di segnalazioni di snodi critici e problematici.

È emersa con forza, sulla scia delle ultime innovazioni legislative, per quanto richiedenti ancora miglior affinamento e completamento, la nuova centralità assunta dalla necessità di assicurare la sopravvivenza dell’impresa quale entità in tutto distinta dalla figura dell’imprenditore, essendo la vitalità del tessuto economico/sociale imprescindibile per un effettivo contrasto al fenomeno mafioso.

La vera e propria “morte civile” dell’impresa, determinata dalla incapacità legale sancita dalle disposizioni in materia di informativa e dalla inevitabile espulsione della impresa controindicata non solo dai rapporti economico/commerciali con la P.A. ma anche da quelli di natura civilistica, sul piano giudiziario impone una peculiare attenzione per evitare che il diverso criterio di giudizio, rimesso alla Prefettura in primis e alle giurisdizioni che si confrontano sulle interdittive, oscuri e confonda il prioritario accertamento del fatto costituito appunto secondo il paradigma normativo dal tentativo di infiltrazione e condizionamento mafioso dell’impresa.

Se infatti la norma lascia ampio margine discrezionale al Prefetto in ordine alla valutazione del quadro indiziario di riferimento per la individuazione della prognosticata permeabilità dell’impresa al condizionamento mafioso, occorre valorizzare la tassatività delle norme procedimentali da ultimo volte ad assicurare l’indefettibile contraddittorio con l’operatore economico attinto dalla informativa, ed altresì valorizzare le misure di controllo giudiziario tese ad evitare, in presenza della occasionalità del fenomeno accertato, la paralisi e la marginalizzazione dell’impresa ed in definitiva a scongiurarne la scomparsa.

Tuttavia il carattere preventivo della informativa tesa a evitare ex ante il tentativo di ingresso delle mafie sul mercato, strumento insopprimibile della lotta alla mafia, non risulta ancora dotato né sul piano normativo né sul piano applicativo di sicuri ancoraggi che riequilibrino una anticipazione troppo spinta rispetto al compimento di qualsivoglia azione illecita e ne evitino il paradossale esito di privare il soggetto colpito di qualsivoglia mezzo di sussistenza lecito sulla scorta di una non sempre condivisibile valutazione del “più probabile che non”, specie nelle ipotesi in cui il giudice ordinario “della prevenzione” ne abbia escluso la sussistenza.

In questo senso, di particolare interesse, la relazione dell’Avv. Caleca, Consigliere del CGA (“Il Prefetto, il giudice amministrativo e il giudice penale, anatomia di una nuova partizione del potere pubblico”) seguita dalla stimolante riflessione dell’Avvocato dello Stato di Palermo Pignatone (“Il D.L. 152/2021: dalla logica del bianco o nero a quella dei grigi. Le garanzie partecipative nel procedimento diretto al rilascio dell’informazione antimafia.”)

Lo scollamento tra alcuni momenti processuali e procedimentali e la tempistica non sempre adeguata alle esigenze di una complessa realtà economica, finiscono col rendere difficoltoso il bilanciamento degli interessi in gioco specie sotto il profilo della necessità di assicurare ragionevolezza, proporzionalità e determinatezza all’istituto nonché la indispensabile attualizzazione dell’eventuale pericolo, come evidenziato dal significativo apporto dell’Avv. Carlo Comandè, nostro associato, (“Informative antimafia: il delicato equilibrio tra anticipazione della soglia di prevenzione ed attualità degli indici sintomatici del condizionamento mafioso”).

Ulteriori spunti di peculiare interesse, poi, sono emersi dalla relazione dell’Avv. dello Stato di Palermo La Spina in relazione alle peculiari declinazioni di strumenti di contrasto al fenomeno mafioso quali “I protocolli di legalità” nonché dalle criticità segnalate dall’Avvocato della città metropolitana Avv. Porretto, nostra associata, per le ricadute delle informative sulla attività concreta delle amministrazioni periferiche.

Da ultimo il significativo apporto del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo Dott. Malizia (“L’applicazione dell’art. 34 bis del codice antimafia nel Tribunale di Palermo”) e la fondamentale testimonianza del Dott. Fabrizio Abbate Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti sulla gestione delle imprese interdette e del difficile rapporto con l’Agenzia dei beni confiscati.

In definitiva, per quanto l’indubbio lavorio non solo giurisprudenziale ma di tutte le componenti coinvolte abbia senz’altro consentito una miglior messa a fuoco dell’istituto, l’anticipazione così marcata della soglia di prevenzione che caratterizza l’informativa antimafia quale provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva deve ancora trovare un migliori equilibrio nel solco tracciato non solo dalla CEDU per tutte le misure di prevenzione comunque intese per la loro portata afflittiva ma anche in forza dei preclari principi costituzionali che impongono una visione dinamica e risocializzante di ogni penalizzazione comunque intesa.

Non essendo stato possibile registrare e trasmettere l’evento, saranno presto pubblicate sul nostro sito le relazioni gentilmente concesse dai relatori.