• TAR PALERMO, SEZ. I, 11 OTTOBRE 2018 N. 2076 CONFERMATA DAL CGA CON SENTENZA N. 1014 DEL 22 NOVEMBRE 2021.
  • La vicenda aveva ad oggetto il rigetto di un’istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5 Codice Antimafia.

  • il potere di “aggiornamento” attribuito al Prefetto dall’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 è diretto proprio alla valutazione degli accadimenti, circostanze e fatti nuovi sottoposti all’attenzione del medesimo e che devono essere, appunto, adeguatamente valutati ai fini del giudizio prognostico della attualità del pericolo di condizionamento mafioso e ciò soprattutto nel caso di specie a fronte di provvedimenti del giudice penale ampiamente assolutori ed in mancanza di fatti nuovi.

  • Con la predetta sentenza, il TAR, ha ritenuto sussistente il censurato difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al provvedimento interdittivo in quanto ha ritenuto che in presenza di una istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 del D.lgs. n. 159/2011 “…il mero riferimento ai fatti risalenti non può da solo supportare il giudizio prognostico delle attualità del pericolo a fronte di provvedimenti ampiamente assolutori ed in mancanza di fatti nuoviA differenti conclusioni non inducono le memorie della Difesa erariale, volte a rimarcare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti, in quanto il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e comunque non dimostra, da solo, l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziariIl principio di diritto invocato, che il Collegio condivide,non può operare nel caso in esame in cui, come ampiamente evidenziato, il mero riferimento ai fatti risalenti non può da solo supportare il giudizio prognostico della attualità del pericolo a fronte di provvedimenti giurisdizionali ampiamente assolutori ed in mancanza di fatti nuovi”.

  • Secondo il TAR “la giurisprudenza amministrativa … (… omissis …) ha già affermato che ‘l’informativa della Prefettura non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti ma, per la sua stessa natura e concetto, deve essere legata all’attualità e quando prende spunto da un riesame di vicende remote, non può che essere corroborata e comprovata, se positiva, da nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24 ottobre 2002, n. 6608)”, mentre l’Amministrazione “si è invero limitata ad una valutazione, l’ennesima, dei medesimi e risalenti fatti, non costituendo ad avviso del Collegio un probante aliquid novi, idoneo a suffragare il giudizio espresso dall’Amministrazione, il sopravvenuto ingresso nella compagine societaria del germano «Bianchi Salvatore» dovuta per successione mortis causa e per una quota del tutto marginale

  • Il principio applicato dal TAR sostiene che l’informativa non può reggersi esclusivamente sulla rinnovata valutazione dei medesimi fatti in quanto deve essere legata all’attualità e, quando trae spunto (come nella fattispecie esaminata dal TAR) da un riesame di vicende remote, se positiva, deve essere corroborata da nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento.

  • IL CGA ha confermato la correttezza della sentenza statuendo che “…nel caso di specie le più recenti pronunce di assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”), unite alle precedenti sentenze di assoluzione ed ai provvedimenti favorevoli resi nei …- dimostrano l’assenza di elementi attuali idonei a comprovare la permanenza del pericolo di condizionamento mafioso.Tale evidenza ha correttamente condotto il Giudice di primo grado a ritenere che nessun giudizio di attualità – in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento interdittivo – fosse stato effettuato dalla Prefettura, la quale si è limitata a richiamare unicamente fatti pregressi alle predette sentenze assolutorie e assai risalenti nel tempo, senza indicare elementi ulteriori, nuovi e recenti idonei a supportare il rischio di infiltrazione mafiosa.

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ALTRE PRONUNCE

  • Il Consiglio di Stato in diverse pronunce ha affermato che:

“… È stato, al riguardo, chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su fatti e circostanze risalenti nel tempo, oltre che su indici più recenti, purché, tuttavia, dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’amministrazione dell’attività d’impresa (Cons. St., sez. III, 13 marzo 2015, n.1345).Orbene, alla stregua dei parametri di giudizio appena riassunti, l’interdittiva controversa dev’essere giudicata illegittima, siccome adottata in difetto di un’istruttoria idonea ad attestare, con la necessaria capacità probatoria, l’indefettibile presupposto dell’attualità del tentativo di condizionamento mafioso dell’impresa.” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2016, n. 463; nel medesimo senso: Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017 n. 2085 e 26 luglio 2018, n. 4588).

  • Ed ancora è stato osservato che:

Il costrutto motivazionale su cui si basa l’impugnata interdittiva poggia essenzialmente …su fatti risalenti nel tempo in relazione ai quali manca invero un riscontro sotto il profilo della attualitàsenza che nel contesto del nuovo provvedimento vengano in rilievo dati aggiornati rispetto a quelli già illustrati, idonei come tali a corroborare, anche secondo il consolidato principio giurisprudenziale “del più probabile che non”, la fondatezza del giudizio prognostico della accertata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della (nuova e differente) attività esercitata dal ricorrente.La giurisprudenza amministrativa ha sul punto certamente riconosciuto che, ai fini dell’informativa interdittiva, possono rilevare anche fatti pur risalenti nel tempo “quando gli elementi risalenti raccolti dal Prefetto a tal fine siano sintomatici di un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa“… Se, viceversa, dall’esame dei fatti più recenti non esce confermata l’attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l’informativa deve essere annullata (Cons. St., sez. III, 13.3.2015, n. 1345)…Diversamente, nel caso in esame, l’impugnato provvedimento prefettizio risulta manchevole del predetto giudizio di attualità” (cfr. T.A.R. Palermo, sez. I, 23 luglio 2018, n. 929; in termini cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 1384; C.G.A. 25 gennaio 2021, n. 55; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2085; T.A.R. Calabria, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 460; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24 ottobre 2002, n.6608 e 13 maggio 2005 n. 6118).

  • Nello stesso senso, è stato chiarito dal CGA che“…se dall’esame dei fatti più recenti non esce confermata l’attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l’informativa deve essere annullata(Cons. St., sez. III, 13 marzo 20-OMISSIS-, n. 1345; Id., sez. III, 7 ottobre 20-OMISSIS-, n. 4657; CGA sentenza n.337 del 2018)”(cfr. C.G.A.R.S., 18 marzo 2020, n. 189; in termini, Cons. Stato, 5 maggio 2017, n. 2085, 26 luglio 2018 n. 4588, 30 gennaio 2019 n. 758; C.G.A. 21 gennaio 2019, n. 46).

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IN CONCLUSIONE:

il riferimento a fatti risalenti se non corroborati da fatti nuovi e da nuovi accertamenti che dimostrino l’attualità del pericolo di condizionamento, rendono illegittima l’informativa interdittiva in quanto carente del necessario giudizio di attualità in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento interdittivo.