Pubblicato il 28/03/2024

N. 00237/2024REG.PROV.COLL.

N. 00157/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2021, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero interno – Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale n., 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno – Dip P S Polizia di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.L’avvocato -OMISSIS- ha proposto, nell’interesse del signor -OMISSIS-, appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2020 con cui il T.A.R. Sicilia, sede staccata di Catania, sez. III, ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 aprile 2016 con cui il Capo della Polizia, direzione generale della pubblica sicurezza, ha comminato all’appellante la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza dal 17 maggio 2002, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R 737/1981.

2. Nel presente grado di giudizio si è costituita l’amministrazione appellata.

3. Con ordinanza collegiale n. 691/23, questo Consiglio, ritenuto che ad una prima verifica effettuata dagli uffici, non constava l’iscrizione all’albo forense per le giurisdizioni superiori dell’unico difensore di parte appellante, ha chiesto al Consiglio nazionale forense ed al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa di procedere alla relativa definitiva verifica.

4. Il Consiglio nazionale forense con nota datata 24 ottobre 2023 ha certificato che “l’Avv. -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-, NON RISULTA iscritta nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori”.

5. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa, con nota datata 26 ottobre 2023, ha precisato che “In riferimento alla Vs. di cui all’oggetto si comunica che l’Avv. -OMISSIS- nata a -OMISSIS- è iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine dal 12. 11.2002.

Che la stessa non risulta iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori”.

6. Rileva il Collegio che l’avvocato -OMISSIS- è unico difensore di parte appellante.

7. Il collegio precisa quanto segue.

7.1. L’art. 100 c.p.a. prevede che: “Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è organo di giustizia amministrativa di secondo grado, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 dallo Statuto della Regione Siciliana, la cui composizione e organizzazione è disciplinata dal D.lgs. n. 373/2003 ed è una sezione staccata del Consiglio di Stato: e ciò in quanto l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 273 – recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato” – così testualmente dispone: “Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, … che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato”.

Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (art. 6, comma 6, c.p.a.)

7.2. Il codice del processo amministrativo (art. 22, co. 2) dispone che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”.

7.3. Come uniformemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato il ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito del ius postulandi dinanzi al giudice adito (sul punto ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1626; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4530).

7.4. Conformemente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il ricorso non sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Corti superiori deve essere dichiarato inammissibile: “Il ricorso per Cassazione, invero, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale” (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 17/03/2022, n. 8774).

7.5. In applicazione dei richiamati principi il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto dello ius postulandi in capo al difensore unico dell’appellante.

8. In merito alle spese della presente fase di giudizio, il Collegio condivide l’assunto della Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17317) ove si afferma che: “pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l’attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all’ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018, n. 15305).

9. Poiché la condotta del difensore appare meritevole di censura disciplinare la presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Segreteria di questo Consiglio, al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa ed al Consiglio nazionale forense.

Risultando ipotizzabili, ad avviso del Collegio, anche profili di responsabilità penale nella condotta posta in essere del difensore di cui in epigrafe (per violazione dell’art. 348 c.p.), la presente sentenza dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria di questo Consiglio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p..

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il difensore di parte appellante Avv. -OMISSIS-, in proprio, a rifondere le spese del secondo grado di giudizio in favore dell’amministrazione costituita, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il difensore dell’appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

Paola La Ganga, Consigliere