Porto il saluto dell’Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia, anche in rappresentanza di UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti) e del suo neopresidente Prof. Avv. Orazio Albamonte, unitamente al relativo direttivo del quale fa parte, con un pizzico di orgoglio associativo, la collega, Vice Presidente, Maria Beatrice Miceli.

Mi sia consentito ricordare chi ci ha lasciato nell’ultimo anno.

In particolare, l’Avvocato dello Stato Beppe Dell’Aira, nostro iscritto, maestro di diverse generazioni di avvocati e di magistrati, nonché l’Avv. Michele Costa.

A nome dei colleghi devo, anche quest’anno, dare atto del positivo rapporto esistente tra avvocatura e magistratura presso il TAR Palermo, caratterizzato da cortesia istituzionale, rispetto reciproco e collaborazione.

Ringrazio per questo il Presidente Salvatore Veneziano, che non ha mai fatto mancare la sua convinta adesione alle iniziative dell’Associazione, autorizzando l’uso dell’aula delle udienze per giornate di studi e convegni, fornendo il proprio apporto e partecipando agli eventi sin qui organizzati.

Ringrazio, pure, il Magnifico Rettore e tutta UNIPA per la disponibilità offerta per la organizzazione di prestigiosi eventi, quale quello relativo alle giornate siciliane sui contratti pubblici che partirà il prossimo 15 marzo.

La giustizia amministrativa rappresenta efficace ed efficiente baluardo chiamato ad una delicata funzione di controllo della legittimità dell’operato dell’amministrazione a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in forza dell’art. 113 della Costituzione.

Come risulta dalle notazioni statistiche anche oggi rassegnate dal Presidente del nostro TAR, appare evidente la significativa ed efficiente risposta data dalla macchina amministrativa per eliminare l’arretrato e contenere con una tempistica sempre più adeguata la risposta di giustizia al contenzioso pendente.

In tale ottica, non deve dimenticarsi la apprezzata pratica dei protocolli condivisi per assicurare l‘amministrazione della giustizia durante la pandemia, nonché i tavoli di confronto che erano stati attivati prima di tale periodo e che si auspica possano essere ripresi quale virtuosa prassi informale.

La effettività del contraddittorio e la corretta possibilità di esplicazione del mandato difensivo debbono permanere quali coordinate fondamentali da non sacrificare all’altare della tecnologia e di una esasperata celerità.

Quest’anno, come ci ha ricordato il Presidente nella Relazione che abbiamo appena ascoltato, ricorre il 50° anniversario della entrata in funzione dei TAR, istituiti con legge 1034 del 1971, ma diventati operativi soltanto dal 1974.

È arrivato il momento di approfondire il tema della effettività della garanzia costituzionale di territorialità del giudice amministrativo (art. 125 della Costituzione), avuto riguardo al processo di valorizzazione delle autonomie territoriali in corso da qualche decennio.

E, quindi, di rimeditare l’art. 135 c.p.a., concernente la competenza funzionale del Tar Lazio su diverse materie. Qualche giorno fa, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario presso altro TAR, un magistrato rappresentante dell’ANMA evidenziava tale criticità, avuto riguardo alla inopportunità di decidere a Roma questioni concernenti precise interferenze territoriali, o controversie aventi ad oggetto limitate porzioni del territorio (elettrodotto pugliese, tratti autostradali nel bresciano).

Appare invece più efficace, per assicurare una giustizia amministrativa effettiva, nel solco tracciato dalla Costituzione, avvalersi al meglio delle Sezioni del TAR che, però, devono operare con organici adeguati, almeno in numero di cinque magistrati per ciascuna Sezione.

Occorre, poi, una riflessione più stringente in relazione alle cd “udienze di smaltimento”, non sempre idonee a garantire l’uniformità di pronunciamenti rispetto alle peculiarità del territorio e che, peraltro, come ha avuto modo di evidenziare, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario presso il TAR Campania, Napoli, qualche giorno fa, il Presidente Volpe, “stanno comportando una compressione allo standard qualitativo delle decisioni…lo si nota in appello”.

Sembrerebbe, quindi, opportuno, quantomeno con riferimento al primo profilo, che i relativi Collegi siano formati da magistrati che prestino servizio presso i TAR competenti e, quanto al secondo profilo, ridenominare le “udienze di smaltimento” in “udienze di trattazione dell’arretrato”, con la speranza e l’auspicio che il mutamento non sia solo nominalistico.

Non occorre certo ulteriormente rappresentare quante e quali possano essere le concrete sinergie del dialogico rapporto tra magistratura e avvocatura che trova il proprio campo di elezione in udienza ma anche nella gestione operativa deve trovare nuovi spazi e modalità.

In tale ottica, l’Associazione da sempre ha chiesto, ad oggi invano, di valutare singoli accorgimenti, quale ad esempio l’inserimento nel PAT di un dispositivo che non consenta il deposito tardivo di memorie e documenti, determinandone in ogni caso il totale oscuramento per il giudicante, nonché di un allert in analogia a quanto avviene nel PCT, ogni qualvolta venga effettuato un deposito all’interno del fascicolo informatico onde consentirne l’immediata conoscenza anche alle altre parti.

Il problema degli “omissis” delle sentenze è stato in parte risolto. È però necessario mantenere alta la soglia di attenzione, anche per garantire la trasparenza e l’imparzialità, valori altrettanto meritevoli di considerazione, alla stessa stregua della privacy.

Inoltre, appare opportuno affrontare la questione della esistenza di divergenze interpretative tra le Sezioni e quelle che si occupano dello smaltimento dell’arretrato.

E anche all’interno delle Sezioni alla quale si potrebbe ovviare con spazi di confronto sulle diverse materie, per individuare e segnalare le questioni che necessitino di un intervento “nomofilattico”.

Sarebbe, infine, opportuno che, nelle comunicazioni di cortesia spedite dal nostro Tar, si indicasse il piano nel quale vengono trattate le cause da parte delle Sezioni diverse da quelle di competenza della Sez. I.

Avviandomi alla conclusione, auspico il rafforzamento della sopra evidenziata prassi di confronto fra gli avvocati amministrativisti ed i magistrati del TAR, a conferma di quella leale interazione e stima reciproca che da anni connota il nostro territorio giudiziario, espressione di una responsabilità anche deontologica per una comune cultura della giurisdizione.

Solo pochi giorni fa le Sezioni Unite hanno ricordato, e proprio “al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, che la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio di giurisdizione, la quale non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati; che si deve fondare sul principio di lealtà” (cfr. Corte di cassazione SSUU sent. n. 2075 del 19.1.2024; sent. n.2077 del 19.1.2024).

Auspico che questo rapporto di dialogo con il TAR possa consolidarsi anche in relazione alla scelta della nuova sede, soprattutto prevedendo maggiori spazi per gli avvocati in attesa della chiamata delle udienze.

Infine, a nome dell’Associazione, rivolgo un doveroso ringraziamento al Segretario generale, ai Segretari di Sezione, a tutti i funzionari del TAR, al personale amministrativo tutto, perché, nonostante il PAT, hanno mantenuto vivo e proficuo il rapporto di collaborazione nel reciproco rispetto dei ruoli.

Ringrazio, attraverso Lei Sig. Presidente, tutti i magistrati di codesto TAR. E mi piace fare mia una frase espressa in un recente intervento dal vicepresidente del CPGA, “ i magistrati amministrativi non sono giudici dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, ma giudici fra l’amministrazione ed il cittadino”.

Signor Presidente, formulo dunque a Lei e a tutto il TAR Sicilia, il più sincero augurio di buon lavoro, a nome di tutti gli iscritti all’Associazione e mio personale.

Il Presidente

– Avv. Giovanni Immordino –