In ragione del poco tempo a disposizione, mi associo a nome del Presidente del COA di Palermo e di tutto il libero foro al saluto rivolto dal Presidente Veneziano a ciascuna delle Autorità intervenute, alle colleghe, ai colleghi e all’intero personale amministrativo del TAR Palermo.

Anche quest’anno il gradito invito del Presidente Veneziano conduce ad una fattiva condivisa riflessione.

Come testè sottolineato, questa sede non risulta più adeguata e rende pressanti soluzioni alternative, ma ad oggi rappresenta la “casa comune”, nella quale abbiamo sempre avvertito la sincera ed effettiva considerazione per l’indefettibile apporto dell’Avvocatura alla giustizia amministrativa.

In questo senso, si torna ad esprimere l’apprezzamento per il coinvolgimento del libero foro, voluto dal Presidente Veneziano, nella predisposizione del programma di gestione del contenzioso pendente anche per l’anno 2024 e per la valorizzazione dei suggerimenti offerti.

Prendiamo atto degli incoraggianti risultati prospettati nella Relazione del Presidente, ma non possiamo tacere alcune preoccupazioni sul fronte dell’effettività e satisfattività della tutela giurisdizionale amministrativa rispetto alle istanze dei cittadini.

Se il G.A. con la sua specialità ha comportato il ricordato consolidamento della democrazia nel nostro paese, strutturando un nuovo equilibrio tra i cittadini e la P.A., la pure rilevata permanenza di obiettive criticità di siffatto rapporto, per le inefficienze e ritardi della P.A. non solo nell’adempimento delle obbligazioni ma anche nello svolgimento dei procedimenti, rende necessaria una riflessione sull’attuale contrazione del contenzioso.

Ovvero se la stessa risulti condizionata dagli alti costi (su cui il Congresso Nazionale Forense ha sempre espresso ferma contrarietà) nonché da una aspettativa di maggiore effettività in troppi casi delusa, quando per esempio per le disposizioni normative la tutela viene traslata sul piano risarcitorio non consentendo il conseguimento del bene della vita avuto di mira dal ricorrente.

La funzione di “indirizzo” per la pubblica amministrazione, rimessa al G.A., come ricordata dallo stesso Presidente Veneziano, rimane centrale atteso che a tutt’oggi, alcuni istituti della 241/1990 rimangono meri simulacri formali.

Così per gli obblighi partecipativi e dialogativi che l’ordinamento ha imposto alle PP.AA., in relazione ai quali si auspicano interventi più incisivi, anche in ossequio ai principi eurocomunitari come l’art. 41 della Carta di Nizza, trattandosi di principi di valenza generale che devono permeare l’insieme dell’agere amministrativo in ogni settore.

In tal senso, alcuni ultimi arresti del CGA in materia di interdittive restituiscono significato sostanziale alla partecipazione comportando l’annullamento del provvedimento adottato in violazione. (Cfr. CGA n. 403/2023)

Anche un eccessivo ricorso alle decisioni basate sulla “ragione più liquida” desta più di una perplessità.

Per quanto connessa alla celere definizione del processo, la mancata disamina e decisione degli “altri” motivi di ricorso, specie in primo grado, finisce col comportare una riduzione della capacità di orientamento alla legalità che un pieno controllo giurisdizionale invece offre alle Amministrazioni, frustrando la richiesta di giustizia e stimolando la proposizione dell’appello a fronte di un primo grado rimasto monco con privazione su alcune delle censure del doppio grado di giudizio.

E certamente, affinchè possa compiersi con pienezza la tutela anche dei diritti fondamenti dei cittadini e dell’”individuo”, il G.A. non può e non deve fermarsi a pag. 30!

Celerità, chiarezza e sinteticità, costituiscono dei sicuri valori ma non possono e non debbono costituire ostacolo alla domanda di giustizia, dovendosi contemperare con modalità codificate e certe che non si traducano in pronunce di inammissibilità con pesanti condanne alle spese bensì diano modo di ricondurre l’atto ai limiti previsti, specie quando appunto si tratti di questioni involgenti diritti fondamentali, tra i quali certamente anche quello di elettorato attivo.

Apparendo inconciliabile lo iato tra gli artt. 24 e 113 della Costituzione, e la denegata giustizia alle censure presenti nella cd parte eccedentaria!

E ciò proprio in forza dell’insegnamento del CDS per cui “l’essenza della sinteticità, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola.

Da ultimo … non pare più coerente col processo telematico il mantenimento del limite orario alle ore 12 per il deposito degli atti in vista delle udienze.

Questi solo alcuni spunti in relazione ai quali l’Avvocatura è portatrice di consapevolezze e valori su cui si auspica, come già avvenuto per la G.O., l’intensificazione di un confronto strutturale con la Magistratura amministrativa.

Prima di concludere il mio intervento, permettetemi di rivolgere un pensiero di solidarietà verso tutti gli avvocati che nel mondo vivono situazioni di pericolo in ragione del loro mandato difensivo. Mi riferisco ai colleghi iraniani, turchi e da ultimo al collega Alexei Navalny e al suo difensore Vasily Dubkov, che è stato arrestato l’altro ieri per disturbo all’ordine pubblico, essendosi adoperato per supportare la madre a recuperare la salma, e poi rilasciato.

Rinnovo dunque l’augurio del libero foro per un produttivo e sereno nuovo anno giudiziario.